Art. 12 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8 comma 3 dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, i suddetti parametri fisici non saranno oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; d) visita psicologica e visita psichiatrica; e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento del drug test; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) trigliceridemia; 5) colesterolemia; 6) transaminasemia (GOT e GPT); 7) bilirubinemia totale e frazionata; 8) gamma GT; 9) dosaggio ematico del glucosio 6 -fosfato - deidrogenasi (G6PD); g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) visita medica generale. i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato D. I concorrenti in servizio dovranno presentare: la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello di cui all'allegato E; la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario attestante l'avvenuto aggiornamento del profilo sanitario gia' in possesso del candidato e riportante il profilo sanitario assegnato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del quale la commissione attribuira' il punteggio di cui al successivo comma 5. Tali certificazioni dovranno essere portate al seguito dai candidati in servizio e consegnate alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tali attestazioni determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. La patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione. Tale certificazione dovra' essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool. Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla commissione di cui all'art. 8, comma 3. 4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ===================================================================== | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU | +=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato in allegato F. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti con: a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto; c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria); e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente; f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. La commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione militare. Qualora gli stessi siano possibile indice di personalita' abnorme sara' effettuato un accertamento con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5; b) «inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque non oltre i successivi venti giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 4 che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 4 e 5, i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. 9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa l'esito dell'istanza proposta. 10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 11. I candidati non in servizio, gia' giudicati idonei da non piu' di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: a) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in accordo con il provvedimento Stato-regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui al presente sottoparagrafo; c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV). La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procedera', ai fini dell'attribuzione dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.