Art. 13 Accertamento attitudinale 1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura della competente commissione a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente vertera' sulle seguenti aree di indagine: area di adattabilita' al contesto militare; area emozionale (dimensione intrapersonale); area relazionale (dimensione interpersonale); area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinale per il reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito» - Vigente dello Stato Maggiore Esercito. 2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', adeguatamente motivato, sara' comunicato seduta stante agli interessati, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 3. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.