Art. 13 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  concorrenti  saranno  altresi'  sottoposti  a  cura  della
competente commissione a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo
conto degli esiti del colloquio  psicoattitudinale  integrato  e  dei
relativi test/questionario. Detta  verifica,  intesa  a  valutare  le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      area di adattabilita' al contesto militare; 
      area emozionale (dimensione intrapersonale); 
      area relazionale (dimensione interpersonale); 
      area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), 
    secondo  le  modalita'  indicate  nella  «Direttiva  tecnica  per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e  attitudinale  per  il
reclutamento del personale militare e per  l'ammissione  alle  Scuole
militari dell'Esercito» - Vigente dello Stato Maggiore Esercito. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita',  adeguatamente  motivato,  sara'  comunicato
seduta stante agli interessati, comporta  l'esclusione  dal  concorso
senza  ulteriori  comunicazioni.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    3. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di  quello  attitudinale  saranno  disponibili  presso  il
Centro di selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito -  SM  -
ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data  di
conclusione degli stessi.