Art. 16 Graduatoria di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, tenendo conto delle riserve e preferenze dei posti di cui ai successivi commi 3 e 4, in tre distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Tali graduatorie saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) il punteggio riportato nella prova orale. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale. 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nei decreti di approvazione delle graduatorie si tiene conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 7. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri concorsi sopra citati, ovvero sulla base delle esigenze di impiego della Forza armata, secondo la relativa graduatoria di merito. 8. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale della difesa quale decreto per estratto pubblicato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo N. 196/2003. La graduatoria sara' inoltre pubblicata nel sito «www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.