Art. 16 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a  cura  della  commissione
esaminatrice, tenendo conto delle riserve e preferenze dei  posti  di
cui ai successivi commi 3 e 4, in tre distinte graduatorie di  merito
- per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1,  comma  1,
lettere a), b) e c). 
    2.  Tali  graduatorie  saranno  formate  secondo   l'ordine   del
punteggio complessivo conseguito da  ciascun  concorrente,  calcolato
sommando: 
      a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) il punteggio riportato nella prova orale. 
    Le  graduatorie  di  merito   saranno   approvate   con   decreto
dirigenziale. 
    3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    4. Fermo restando quanto indicato nel comma  3,  nei  decreti  di
approvazione delle graduatorie si tiene conto, a parita'  di  merito,
dei titoli  di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall'art. 73, comma  14
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito  dalla  legge  9
agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande   e   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione A parita' o in assenza di titoli di  preferenza  sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come  integrato
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    5.  Saranno   dichiarati   vincitori -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma  2 -  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma  4  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    7. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), per  mancanza
di  concorrenti  idonei,  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare si riserva la facolta', su  proposta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, di devolvere i posti non ricoperti a uno  degli  altri
concorsi sopra citati, ovvero sulla base delle  esigenze  di  impiego
della Forza armata, secondo la relativa graduatoria di merito. 
    8. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara'  pubblicato
nel Giornale  Ufficiale  della  difesa  quale  decreto  per  estratto
pubblicato ai sensi del  regolamento  (UE)  2016/679  e  del  decreto
legislativo N. 196/2003. La graduatoria sara' inoltre pubblicata  nel
sito «www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.