Art. 17 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori del  concorso  saranno  nominati  Sottotenenti  in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e  dei
materiali  ovvero  del  Corpo  di  Commissariato  ovvero  del   Corpo
sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel  grado  stabilita
dal decreto di nomina. 
    2. Il conferimento della nomina e'  subordinato  all'accertamento
anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la  nomina
di cui all'art. 2 del presente decreto e del  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo comma 3. 
    3. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non inferiore a tre  mesi.  All'atto  della  presentazione  al
corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica  volta
ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici  e  contrarre
una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio  del  corso
medesimo. Il personale gia'  in  servizio,  sottoposto  -  secondo  i
rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra',  all'atto  di
effettivo  incorporamento,   presentare   documentazione   attestante
l'assenso   al   proscioglimento   da   detti   obblighi   rilasciato
dall'Amministrazione di competenza. Saranno inoltre  sottoposti  alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento: 
      certificato  vaccinale  infantile  e   quello   relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 16,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. 
    Il personale gia' in servizio, sottoposto - secondo i  rispettivi
ordinamenti - a obblighi di servizio dovra',  all'atto  di  effettivo
incorporamento, presentare  documentazione  attestante  l'assenso  al
proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione  di
competenza. 
    Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e  dei
materiali  ovvero  del  Corpo  di  Commissariato  ovvero  del   Corpo
sanitario dell'Esercito, che, trovandosi  nelle  condizioni  previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
potra' frequentare il corso applicativo, e sara'  rinviato  d'ufficio
al corso successivo. 
    4. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a)  se  provenienti  dal  personale   in   servizio   militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    5.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    6. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, nonche' agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto
di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai  fini  di
un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa  verifica
del possesso dei requisiti.