Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel  successivo  art.
4, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
applicano al limite di eta' sopraindicato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso della: 
        laurea in ingegneria meccanica (LM 33) per i partecipanti  al
concorso di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo; 
        per gli otto posti del concorso di cui al  comma  1,  lettera
b), del precedente articolo laurea in giurisprudenza (LMG/01); 
        per il posto del concorso di cui al comma 1, lettera b),  del
precedente articolo, laurea in scienze dell'economia (LM  56)  ovvero
scienze economico-aziendali (LM 77); 
        per i cinque posti del concorso di cui al  comma  1,  lettera
c),  del  precedente  articolo,   laurea   in   psicologia   (vecchio
ordinamento, LS 58 e LM 51) e del relativo attestato di  abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo  il  precedente  ordinamento  e   sostituiti   dalla   laurea
magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale  9
luglio 2009. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      e) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che  intervenga  fino  al
conferimento della nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  deve
essere segnalata con  immediatezza  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, comma  3.  Se  militari,  non  avere  in  atto  un
procedimento disciplinare avviato a seguito  di  procedimento  penale
che non si sia concluso  con  sentenza  irrevocabile  di  assoluzione
perche' il fatto non sussiste ovvero perche'  l'imputato  non  lo  ha
commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di  procedura
penale; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo e' subordinato al possesso della  idoneita'  psico-fisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato  quali  ufficiali
in  servizio  permanente  dei  ruoli   speciali   dell'Esercito,   da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11
e 12, comunque entro la data di  approvazione  della  graduatoria  di
merito di cui al successivo art. 15. Per il personale in servizio, la
patologia che ha determinato la  permanente  non  idoneita'  in  modo
parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di  ferite  o
lesioni dipendenti da causa di servizio,  non  costituisce  causa  di
esclusione. 
    3. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del  conferimento  della  nomina  a  Ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.