Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove scritte e orali, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente; 2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova scritta di lingua inglese; 4) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo di Commissariato dell'Esercito in servizio, presidente; 2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo di Commissariato dell'Esercito in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova scritta di lingua inglese; 4) un Ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova scritta di lingua inglese; 4) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le commissioni stesse. 2. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un Ufficiale superiore in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali in servizio permanente di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera f) sara' composta da: a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito, membri. c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7 comma 1, lettera g) sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera h) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali psicologi del corpo sanitario dell'Esercito, di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenente alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto a voto. Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi da 2 a 4 del presente articolo. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi del Corpo sanitario in servizio permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.