Art. 15 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli oggetto di  valutazione,  con  il  punteggio  massimo
rispettivamente attribuibile,  sono  specificamente  individuati  nei
seguenti: 
      a) laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche,  ovvero
in settori scientifico-disciplinari comunque  strettamente  attinenti
al settore di impiego  psicologia  (inclusi  i  titoli  equiparati  o
equipollenti), conseguita presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana o un  istituto  d'istruzione  universitaria  equiparato,  da
valutarsi in relazione al punteggio conseguito: 
        1) da 91/110 a 110/110, fino a punti 0,5; 
        2) 110/110 con lode, punti 1; 
      b) con assorbimento di  quelli  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma, laurea magistrale in psicologia,  ovvero  in  settori
scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti  al  settore
di impiego psicologia (inclusi i titoli equiparati  o  equipollenti),
conseguita presso una Universita'  della  Repubblica  italiana  o  un
istituto d'istruzione universitaria equiparato, fino a punti 2; 
      c) abilitazione all'esercizio della professione  di  psicologo:
punti 0,5; 
      d)  abilitazione  all'insegnamento  di   materie   strettamente
attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a  punti
1; 
      e)   diplomi   di   specializzazione   universitaria    o    di
perfezionamento post lauream o master conseguiti  presso  istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente, strettamente attinenti al  settore  di  impiego  psicologia,
punti 1; 
      f)  dottorato  di  ricerca  conseguito  presso   un'istituzione
universitaria,  in  settori   scientifico-disciplinari   strettamente
attinenti al settore di impiego psicologia, fino a punti 2,5; 
      g) conoscenza certificata di una o piu'  lingue  straniere,  da
parte di enti certificatori  delle  competenze  in  lingua  straniera
riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, fino a punti 0,5; 
      h) incarichi e servizi presso  amministrazioni  pubbliche,  che
presuppongano  una  particolare  competenza  tecnico-professionale  o
l'assunzione di particolari responsabilita': fino a punti 1; 
      i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano  conformi  alle  disposizioni  vigenti  e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: fino a punti 1,5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Non rileva ai fini del  concorso  l'eventuale  acquisizione
degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in  un  momento
successivo. 
    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  445  del  2000.  A  tal  fine,  trasmettono  i  citati
documenti  mediante  la   propria   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo    dipps.333con@pecps.interno.it    -    I    candidati
appartenenti  alla  polizia  di  Stato,  possono  inviare,  entro  il
medesimo termine, la documentazione comprovante i  titoli  valutabili
per il tramite  del  proprio  ufficio/reparto  di  appartenenza,  che
utilizzera' il citato indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determine assunte sono rese note mediante pubblicazione  del  verbale
della commissione esaminatrice  sul  sito  istituzionale,  unitamente
alla data di inizio della valutazione dei titoli.