Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: a) tre posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come stabilisce l'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste dalle leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; b) un posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.