Art. 2 
 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso  degli
altri requisiti previsti dal  presente  bando,  sono  rispettivamente
riservati: 
      a) tre posti al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabilisce  l'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,  con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste dalle leggi speciali a favore di  particolari  categorie  di
persone; 
      b)  un  posto,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto-legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito  il  diploma  di  maturita'  presso  il
Centro studi di Fermo. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.