Art. 13 Graduatoria di merito 1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) fornisce alla DGPM la documentazione concorsuale necessaria a redigere il decreto dirigenziale di graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, nelle prove di efficienza fisica e nella valutazione dei titoli. 2. La predetta commissione, nelle valutazioni, deve tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, in materia di riserva dei posti a concorso. 3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso di ulteriore parita' e' data la precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'. 4. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM e valida esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell'art. 14. 5. La suddetta graduatoria sara' resa nota nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verra' altresi' pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.