Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali; d) commissione per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente - a cura di COMFOSE; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; c) uno o piu' Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, segretario/segretari senza diritto di voto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, che sara' cosi' composta: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; b) un Ufficiale medico, membro; c) un Ufficiali psicologo, membro; d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali laureati in psicologia, di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito, nonche' di Ufficiali della Forza armata. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) - a cura di COMFOSE - sara' cosi' composta: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; b) tre Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; c) un Sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiedera' altresi' allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di cui al successivo art. 9.