Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    Saranno ammessi alla prova orale tutti i  candidati  che  abbiano
conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 70/100. 
    La sede, il giorno e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  orale
saranno pubblicati sul sito internet del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali almeno venti giorni prima della  data
della prova stessa. Il candidato che  non  si  presenta  nel  giorno,
luogo ed ora stabiliti  senza  giustificato  motivo  e'  escluso  dal
concorso. 
    La prova orale, volta ad accertare la preparazione  professionale
del candidato, consiste in un colloquio sugli argomenti  della  prova
scritta e sui seguenti: 
      tecniche  di  produzione,   caratteristiche   merceologiche   e
principali sofisticazioni, adulterazioni e alterazioni  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario di cui  all'elenco  di
seguito riportato: 
        a) prodotti vitivinicoli; 
        b) oli e grassi; 
        c) latte e derivati; 
        d) conserve vegetali; 
        e) cereali, relativi sfarinati e derivati; 
        f) concimi; 
        g) mangimi; 
        h) sementi; 
      elementi di sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare
riferimento ai laboratori chimici. 
    Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della
lingua inglese tramite la lettura, la  traduzione  di  testi  e/o  la
conversazione in tale lingua; sara' inoltre accertata  la  conoscenza
dell'utilizzo del personal computer e dei software  applicativi  piu'
diffusi. 
    La commissione assegna alla  prova  orale  un  punteggio  massimo
complessivo di 100 punti. La prova  e'  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. 
    Potranno essere  adottate,  a  tutela  della  salute,  specifiche
misure di sicurezza anti-contagio durante lo svolgimento delle  prove
al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati. 
    Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al  termine  di  ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    Per sostenere le prove i candidati devono  essere  muniti  di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.