Art. 15 Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. La prova orale, che avra' luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5, sara' articolata in un colloquio, di durata non superiore a 40 minuti, su almeno quattro materie estratte a sorte dal programma riportato nel citato allegato F al presente bando. 2. I concorrenti che non si presenteranno nei giorni stabiliti saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. La prova orale di cultura tecnico-professionale, effettuata secondo le modalita' indicate nel citato allegato F al presente bando, si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30.