Art. 15 
 
                             Prova orale 
 
    1. Saranno ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  prevista  per
ciascuno dei concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1  i
concorrenti risultati  idonei  alle  prove  scritte,  alle  prove  di
efficienza  fisica,   agli   accertamenti   sanitari   e   a   quello
attitudinale. 
    La prova orale, che avra' luogo  nelle  sedi  e  nei  giorni  che
saranno comunicati agli interessati con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 5, sara' articolata in un colloquio,  di  durata  non
superiore a 40 minuti, su almeno quattro materie estratte a sorte dal
programma riportato nel citato allegato F al presente bando. 
    2. I concorrenti che non si presenteranno  nei  giorni  stabiliti
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    3. La prova orale di  cultura  tecnico-professionale,  effettuata
secondo le modalita' indicate  nel  citato  allegato  F  al  presente
bando, si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato  una
votazione di almeno 18/30.