Art. 3 
 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.  117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» del presente decreto rettorale decorre il termine
di trenta giorni previsto dall'art. 9  del  decreto-legge  21  aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
1995,  n.  236,  per  la  presentazione  al  rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso  tale  termine  e,  comunque,   dopo   l'insediamento   della
Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.