Art. 19 Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento 1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver maturato due anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.