Art. 8 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, e' effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di sei punti sulla base dei seguenti criteri: a) per il voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso e' attribuito punteggio sulla base dei seguenti criteri: da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 1,00; da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,50; da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 2,00; da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 2,50; da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 3,00; 110/110 e 110/110 con lode o equivalente punti 4. b) per eventuali ulteriori titoli universitari e' attribuito punteggio sulla base dei seguenti criteri: per la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di laurea punti 1,00; per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente punti 1,00; c) per eventuali titoli post lauream e' attribuito punteggio sulla base dei seguenti criteri: 0,50 punti per ogni master universitario di primo livello; 1 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1,5 punti per ogni diploma di specializzazione; 2,5 punto per ogni dottorato di ricerca; 1 punto per ogni abilitazione all'esercizio della professione se attinente ai profili professionali del concorso di cui al presente bando. 4. Ai titoli di servizio e' attribuito un valore massimo complessivo di ventiquattro punti, in base all'esperienza professionale maturata, sulla base dei seguenti criteri: due punti per ogni anno di esperienza professionale maturata con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attivita' lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di nove punti; quattro punti per ogni anno di esperienza professionale maturata dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di quindici punti. 5. Per la valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri: a) il computo degli anni di servizio e' dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; b) le frazioni di mese vengono considerate mese intero, laddove i giorni siano superiori a 15; c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta; 6. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente articolo 7, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo, tenuto conto altresi' delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando di concorso. 7. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM per la successiva validazione.