Art. 8 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente articolo 1, comma  1,  e'  effettuata  da  ciascuna
commissione esaminatrice, anche mediante  il  ricorso  a  piattaforme
digitali, dopo lo svolgimento della prova  orale  nei  confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati negli appositi spazi della  domanda  di  ammissione  al
concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la  valutazione
devono essere posseduti entro la data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi  spazi  della
domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni
necessarie per la valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di sei punti sulla base dei seguenti criteri: 
      a)  per  il  voto  di  laurea  relativo  al  titolo  di  studio
conseguito con miglior  profitto  nell'ambito  di  quelli  utili  per
l'ammissione al concorso  e'  attribuito  punteggio  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
        da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 1,00; 
        da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,50; 
        da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 2,00; 
        da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 2,50; 
        da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 3,00; 
        110/110 e 110/110 con lode o equivalente punti 4. 
      b) per eventuali ulteriori titoli  universitari  e'  attribuito
punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
        per  la  laurea  specialistica  e  magistrale  che   sia   il
proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini
della partecipazione ovvero per la laurea a  ciclo  unico  o  per  il
diploma di laurea punti 1,00; 
        per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio  utile
per  l'ammissione  al   concorso,   con   esclusione   delle   lauree
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al
punto precedente punti 1,00; 
      c) per eventuali titoli post lauream  e'  attribuito  punteggio
sulla base dei seguenti criteri: 
        0,50 punti per ogni master universitario di primo livello; 
        1 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
        1,5 punti per ogni diploma di specializzazione; 
        2,5 punto per ogni dottorato di ricerca; 
        1 punto per ogni abilitazione all'esercizio della professione
se attinente ai profili professionali del concorso di cui al presente
bando. 
    4.  Ai  titoli  di  servizio  e'  attribuito  un  valore  massimo
complessivo   di   ventiquattro   punti,   in   base   all'esperienza
professionale maturata, sulla base dei seguenti criteri: 
      due punti per ogni anno di  esperienza  professionale  maturata
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  o  di  collaborazione
coordinata e continuativa presso una pubblica amministrazione di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
in  attivita'   lavorative   specificamente   riferite   al   profilo
professionale per cui si concorre, per un massimo di nove punti; 
      quattro  punti  per  ogni  anno  di  esperienza   professionale
maturata dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria  Lavoro,
che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso la Regione Calabria,
per il tramite della medesima Azienda,  con  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, fino
ad un massimo di quindici punti. 
    5. Per la valutazione dei  titoli  di  servizio  si  applicano  i
seguenti criteri: 
      a) il computo degli anni di servizio e'  dato  dalla  somma  di
tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; 
      b) le frazioni di mese vengono considerate mese intero, laddove
i giorni siano superiori a 15; 
      c)  in  caso  di  contemporaneita',  i  periodi  di  lavoro  in
sovrapposizione si contano una sola volta; 
    6. Ultimata  la  prova  selettiva  orale  di  cui  al  precedente
articolo  7,  le  commissioni  esaminatrici  stileranno  le  relative
graduatorie finali di merito  per  ciascun  codice  concorso  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio
complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova  scritta,
nella prova orale e del punteggio attribuito in sede  di  valutazione
dei titoli di cui al presente articolo, tenuto conto  altresi'  delle
riserve di cui all'articolo 1 del presente bando di concorso. 
    7. Le graduatorie finali di merito  sono  trasmesse  da  ciascuna
commissione esaminatrice alla Commissione  RIPAM  per  la  successiva
validazione.