Art. 12 Assunzione in servizio e nomina in prova 1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, presso la sede di Roma, con riserva dell'autorita' di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio nei profili di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando. 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante il provvedimento di nomina in prova. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica. 4. Il prescritto periodo di prova, della durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio e prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, se superato, sara' computato come servizio di ruolo effettivo. 5. In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, verra' dichiarata la risoluzione del rapporto. In tal caso il dipendente avra' titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti. 6. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.