Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  La  commissione  esaminatrice  e'
competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa
la formazione delle graduatorie finali di  merito.  Alla  commissione
esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti   per   la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche. 
    2.  Secondo  quanto  disposto  dall'art.  29,   comma   12,   del
regolamento sull'ordinamento giuridico  ed  economico  del  personale
dell'ANAC la commissione d'esame e' formata  da  esperti  di  provata
competenza nelle materie del concorso scelti tra professori  ordinari
in discipline attinenti all'attivita'  istituzionale  dell'autorita',
tra magistrati delle  giurisdizioni  superiori,  e  da  un  dirigente
dell'autorita'. 
    3. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    4. Per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva  di  cui
all'art. 6 del presente bando e della prova scritta di cui all'art. 7
del presente bando,  la  Commissione  RIPAM  puo'  nominare  appositi
comitati di vigilanza. 
    5. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni. 
    6.  Secondo  quanto  disposto   dall'art.   2,   comma   7,   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la  Commissione  RIPAM  nomina  le
commissioni  esaminatrici,  le  sottocommissioni  e  i  comitati   di
vigilanza sulla base di  nominativi  individuati,  nel  rispetto  dei
principi della parita'  di  genere,  attraverso  il  portale  di  cui
all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  tra
soggetti in possesso di requisiti di  comprovata  professionalita'  e
competenza nelle materie del concorso.