Art. 14 Graduatorie di merito regionali 1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in duecentocinquantesimi. 2. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore al contingente assegnato a ciascuna procedura concorsuale. 3. Le graduatorie sono approvate con decreto del direttore generale dell'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 4. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. 5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo. 7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma 3-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane. 8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.