Art. 2 Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio 1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di sedici borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2022-2023 ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di servizio ovvero in posizione di quiescenza. 2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti sezioni: A) studenti scuole medie inferiori: una da euro 110,00; B) studenti scuole medie superiori: cinque da euro 210,00 ciascuna; C) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): due da euro 300,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso di laurea/laurea magistrale; D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): otto cosi' ripartite: d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea/laurea magistrale: sei da euro 360,00 ciascuna; d2) laureati nell'anno accademico 2022-2023, in possesso del titolo di laurea: una da euro 500,00; d3) laureati nell'anno accademico 2022-2023 in possesso del titolo di laurea magistrale: una da euro 600,00. 3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio dei candidati risultati idonei, nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1207/1. Qualora dovesse ancora residuare una somma, la stessa verra' ripartita, tra tutti i vincitori del concorso. Nel caso in cui non vi fossero candidati idonei la somma disponibile verra' ripartita, in parti uguali, tra tutti i vincitori del concorso. 4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c bancario o postale.