Art. 7 Prova d'esame 1. L'elenco degli ammessi alla prova scritta e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. L'avviso di convocazione per la prova scritta e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica. 2. La prova scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti con risposta a scelta multipla. I quesiti, di cui una parte composta da dieci volti a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche, sono composti da trenta sulle seguenti materie: assetti organizzativi e competenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione); elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) e al diritto di accesso agli atti; elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle fonti del diritto e agli organi dello Stato. 3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta +0,75 punti; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). 4. La prova avra' durata di sessanta minuti e si svolgera', eventualmente, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. 5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 6. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 1 devono presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 7. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione. 8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 9. La correzione degli elaborati da parte della commissione avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando eventualmente strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte anche con modalita' digitali. 10. Durante lo svolgimento i candidati non potranno consultare testi normativi, codici e/o regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari, volumi o pubblicazioni di alcun genere, ne' altra documentazione che non sia eventualmente messa a disposizione dalla commissione, ne' utilizzare cellulari, smartwatch, computer portatili ovvero altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, a esclusione di quelli che la commissione eventualmente indichera' come strettamente richiesti per lo svolgimento della prova, qualora si dovesse procedere all'effettuazione della prova mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali. Non e' consentito ai candidati comunicare tra loro. In caso di violazione delle disposizioni di cui sopra e' prevista l'immediata esclusione dalla selezione. Per la correzione della prova scritta la commissione potra' eventualmente avvalersi anche di strumenti informatici e/o sistemi automatizzati.