Art. 8 Formulazione e approvazione della graduatoria 1. La graduatoria finale di merito sara' formulata dalla commissione al termine dei propri lavori, secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito da ciascun candidato, sulla base della votazione complessivamente riportata. A tal fine, la commissione predisporra' una graduatoria nazionale di merito, cui fara' seguito, per ogni ambito territoriale determinato ex art. 8 legge n. 68/1999, ossia in base alle iscrizioni contenute negli elenchi dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, una corrispondente graduatoria locale. Ogni candidato, sulla base del proprio punteggio conseguito, pertanto, risultera' utilmente collocato nella graduatoria nazionale e, allo stesso tempo, nella graduatoria territoriale di riferimento determinata ex art. 8 legge n. 68/1999. 2. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di titoli di precedenza e preferenza nonche' delle riserve dei posti previste dal presente bando. Qualora sussistano ulteriori parita', anche dopo l'applicazione del citato decreto, la preferenza e' determinata nell'ordine: a) dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla piu' giovane eta'. 3. La graduatoria finale di merito e' approvata dall'Amministrazione, con decreto del direttore generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 4. La graduatoria finale di merito e' pubblicata, sul sito del Ministero di giustizia www.giustizia.it unitamente al decreto di approvazione nell'apposita sezione. 5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per impugnare la stessa mediante ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 6. La validita' della graduatoria formata all'esito del presente concorso e' determinata dalla legge ed e' attualmente di due anni (art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per come modificato dall'art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). 7. I vincitori, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria, avranno la possibilita' di esprimere la preferenza della sede di servizio tra quelle eventualmente disponibili nell'ambito della graduatoria territoriale determinata ex art. 8 (collocamento obbligatorio in cui risultano iscritti).