Art. 8 
 
            Formulazione e approvazione della graduatoria 
 
    1.  La  graduatoria  finale  di  merito  sara'  formulata   dalla
commissione  al  termine  dei   propri   lavori,   secondo   l'ordine
decrescente di punteggio conseguito da ciascun candidato, sulla  base
della  votazione  complessivamente  riportata.   A   tal   fine,   la
commissione predisporra' una graduatoria  nazionale  di  merito,  cui
fara' seguito, per ogni ambito territoriale  determinato  ex  art.  8
legge n. 68/1999, ossia  in  base  alle  iscrizioni  contenute  negli
elenchi dei Centri per  l'impiego  territorialmente  competenti,  una
corrispondente graduatoria locale. 
    Ogni candidato, sulla  base  del  proprio  punteggio  conseguito,
pertanto, risultera' utilmente collocato nella graduatoria  nazionale
e, allo stesso tempo, nella graduatoria territoriale  di  riferimento
determinata ex art. 8 legge n. 68/1999. 
    2. Nella formazione della graduatoria la commissione  deve  tener
conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni  in
materia di titoli di precedenza e preferenza  nonche'  delle  riserve
dei posti previste dal presente bando. Qualora  sussistano  ulteriori
parita', anche dopo l'applicazione del citato decreto, la  preferenza
e' determinata nell'ordine: 
      a) dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla piu' giovane eta'. 
    3.   La   graduatoria   finale    di    merito    e'    approvata
dall'Amministrazione,  con  decreto  del   direttore   generale   del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 
    4. La graduatoria finale di merito e' pubblicata,  sul  sito  del
Ministero di giustizia  www.giustizia.it  unitamente  al  decreto  di
approvazione nell'apposita sezione. 
    5. Dalla data  di  pubblicazione  della  graduatoria  decorre  il
termine per impugnare la stessa mediante ricorso  giurisdizionale  al
competente Tribunale  amministrativo  regionale  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
    6. La validita' della graduatoria formata all'esito del  presente
concorso e' determinata dalla legge ed e'  attualmente  di  due  anni
(art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
per come modificato dall'art. 1, comma 149, della legge  27  dicembre
2019, n. 160). 
    7.  I  vincitori,  nel  rigoroso   rispetto   dell'ordine   della
graduatoria, avranno la possibilita' di esprimere la preferenza della
sede di servizio tra  quelle  eventualmente  disponibili  nell'ambito
della graduatoria territoriale determinata ex  art.  8  (collocamento
obbligatorio in cui risultano iscritti).