Art. 9 Assunzione e stipulazione del contratto individuale di lavoro 1. I vincitori del concorso saranno invitati a presentarsi presso la sede di assegnazione per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta subordinata all'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione, conformemente alle dichiarazioni rese nella relativa domanda di partecipazione al concorso. 2. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', in qualunque momento, si riserva di verificare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione da parte del candidato vincitore. Qualora, a seguito delle verifiche, emergessero delle difformita' rispetto a quanto dichiarato, l'Amministrazione provvedera' a cancellare il candidato dalla graduatoria. Nel caso in cui fosse gia' stato stipulato il contratto di lavoro, quest'ultimo sara' risolto di diritto. 3. Comportera' parimenti la cancellazione dalla graduatoria, la mancata accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato o il mancato superamento del periodo di prova o la risoluzione del contratto di lavoro. In tale ipotesi verra' interpellato il candidato che segue in graduatoria. 4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia. 7. Ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2008, i vincitori saranno sottoposti a visita medica intesa a constatare l'idoneita' alle mansioni cui gli stessi saranno destinati. 8. L'accertamento della mancanza dell'idoneita' suddetta ovvero la mancata presentazione dei vincitori alla visita medica, comporta l'impossibilita' di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro o la risoluzione del rapporto di lavoro qualora in corso. 9. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a cinque anni; pertanto, in detto periodo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1998, n. 325 in materia di mobilita' compensativa, a eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 10. Il vincitore sara' soggetto ad un periodo di prova di quattro mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. funzioni centrali. Il trattamento economico spettante e' quello stabilito dal vigente CCNL. Sulle competenze lorde saranno operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali ed assistenziali. E' facolta' insindacabile dell'Amministrazione, ove nuove circostanze lo rendessero opportuno, di non dar seguito alle procedure e se necessario di modificare o revocare il presente bando, nonche' di prorogarne, sospenderne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa assunzione dei candidati che risulteranno vincitori a seguito di vincoli legislativi e/o finanziari.