Art. 9 
 
    Assunzione e stipulazione del contratto individuale di lavoro 
 
    1. I vincitori del concorso saranno invitati a presentarsi presso
la sede di assegnazione per la stipulazione del contratto individuale
di lavoro, la cui efficacia resta  subordinata  all'accertamento  dei
requisiti   prescritti   per   l'assunzione,    conformemente    alle
dichiarazioni  rese  nella  relativa  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    2. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita',  in
qualunque momento, si riserva di  verificare  le  dichiarazioni  rese
nella domanda di partecipazione da  parte  del  candidato  vincitore.
Qualora, a seguito delle  verifiche,  emergessero  delle  difformita'
rispetto  a  quanto  dichiarato,  l'Amministrazione   provvedera'   a
cancellare il candidato dalla graduatoria. Nel caso in cui fosse gia'
stato stipulato il contratto di lavoro, quest'ultimo sara' risolto di
diritto. 
    3. Comportera' parimenti la cancellazione dalla  graduatoria,  la
mancata  accettazione  della   proposta   di   assunzione   a   tempo
indeterminato o il mancato superamento del  periodo  di  prova  o  la
risoluzione  del  contratto  di  lavoro.  In  tale   ipotesi   verra'
interpellato il candidato che segue in graduatoria. 
    4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei  vincitori,  o
di dichiarazione di decadenza dei  medesimi,  subentreranno  i  primi
idonei in ordine di graduatoria. 
    5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  viene  instaurato
mediante la stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro.  Non  si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro  nei  confronti  dei
candidati che abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla
vigente normativa in materia. 
    7. Ai sensi dell'art. 41, comma  2  del  decreto  legislativo  n.
81/2008, i vincitori saranno sottoposti  a  visita  medica  intesa  a
constatare  l'idoneita'  alle  mansioni  cui   gli   stessi   saranno
destinati. 
    8. L'accertamento della mancanza dell'idoneita'  suddetta  ovvero
la mancata presentazione dei vincitori alla visita  medica,  comporta
l'impossibilita' di procedere  alla  stipulazione  del  contratto  di
lavoro o la risoluzione del rapporto di lavoro qualora in corso. 
    9. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo  n.
165/2001, i vincitori dopo aver preso  servizio,  dovranno  permanere
nella sede di prima assegnazione, per  un  periodo  non  inferiore  a
cinque  anni;  pertanto,  in  detto  periodo  non  si  applicano   le
disposizioni di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 agosto 1998, n. 325 in materia di  mobilita'
compensativa, a eccezione di  eventuali  trasferimenti  d'ufficio  in
coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 
    10. Il vincitore sara' soggetto ad un periodo di prova di quattro
mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal
vigente  C.C.N.L.  funzioni  centrali.   Il   trattamento   economico
spettante e' quello stabilito  dal  vigente  CCNL.  Sulle  competenze
lorde  saranno  operate  le  ritenute  di  legge  sia   fiscali   che
previdenziali   ed   assistenziali.   E'    facolta'    insindacabile
dell'Amministrazione, ove nuove circostanze lo rendessero  opportuno,
di non dar seguito alle procedure e se  necessario  di  modificare  o
revocare il presente bando,  nonche'  di  prorogarne,  sospenderne  o
riaprirne il termine di scadenza o  eventualmente  di  non  procedere
alla relativa assunzione dei candidati che risulteranno  vincitori  a
seguito di vincoli legislativi e/o finanziari.