Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La  commissione  del  concorso  per  esami  e'  nominata,  almeno
quindici giorni prima dell'inizio della prova  scritta,  con  decreto
del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera
del Consiglio superiore della magistratura, ed e' composta, ai  sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
160, da un magistrato il  quale  abbia  conseguito  almeno  la  sesta
valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati
che   abbiano   conseguito   almeno   la   terza    valutazione    di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su  proposta
del Consiglio universitario nazionale, e  da  tre  avvocati  iscritti
all'albo  speciale  dei  patrocinanti   dinanzi   alle   magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. 
    Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo  e  in
qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al
concorso per magistrato ordinario. 
    Con il medesimo decreto sono nominati anche componenti  supplenti
in misura pari a dieci magistrati che abbiano  conseguito  almeno  la
terza valutazione di professionalita', a tre professori  universitari
di ruolo titolari di insegnamenti nelle  materie  oggetto  di  esame,
nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e  a  due
avvocati iscritti all'albo speciale  dei  patrocinanti  dinanzi  alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio  nazionale
forense. 
    Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta  sono
piu' di duemila, la commissione e' integrata nella  sua  composizione
con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre'
magistrati, di sei professori universitari  e  di  quattro  avvocati,
oltre il presidente. 
    Nel caso in cui non  sia  possibile  raggiungere  il  numero  dei
componenti della commissione o di supplenti, il  Consiglio  superiore
della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato
il loro consenso  all'esonero  dalle  funzioni.  Non  possono  essere
nominati coloro che abbiano fatto  parte  della  commissione  in  uno
degli ultimi tre concorsi. 
    Il presidente della commissione e gli altri componenti, effettivi
o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a  riposo
da non piu' di due anni ed i professori universitari a riposo da  non
piu' di cinque anni che,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio,
erano in possesso dei requisiti per la nomina. 
    Con decreto del Ministro della  giustizia,  previa  delibera  del
Consiglio superiore  della  magistratura,  terminata  la  valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della  commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale. 
    Le  attivita'   di   segreteria   della   commissione   e   delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di  area
terza, in  servizio  presso  il  Ministero  della  giustizia  e  sono
coordinate dal titolare dell'ufficio competente per il concorso.