Il SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai  pubblici  concorsi  ed  in
particolare l'art. 1, ultima parte; 
    Considerato che  la  condizione  di  privo  della  vista  non  e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali cui  e'  tenuto  il  «l'assistente  amministrativo»  in
quanto le funzioni proprie del  suddetto  profilo  esigono  il  pieno
possesso del requisito della vista; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed in  particolare  l'art.  3  concernente  la
quota d'obbligo occupazionale a favore delle categorie protette; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto  il  regolamento  che  disciplina  l'organizzazione  ed  il
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionali,  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.82   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1,comma 1309,  in  base  al
quale il  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia  amministrativa
definisce per l'anno 2007 un programma  straordinario  di  assunzioni
fino a 50 unita' di personale appartenente alle figure  professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita'  dell'apparato
amministrativo  di  supporto   agli   uffici   giurisdizionali,   con
corrispondente incremento della dotazione organica; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n.  244,  recante  «disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2008); 
    Vista la delibera del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa in data 12 giugno 2008; 
    Visto il decreto legge  25  giugno  2008,  n.112  convertito  con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto legge l luglio 2009,  n.  78,  convertito  nella
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17,  comma  10,
che prevede la  possibilita'  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  di
bandire, nel triennio 2010-2012, concorsi per le assunzioni  a  tempo
indeterminato con una riserva di  posti,  non  superiore  al  40%  di
quelli messi  a  concorso,  per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'art. l, commi 519 e 558 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e all'art.  3,  comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    Visto il decreto legge 31  maggio  2010,  n.  78  convertito  con
modificazioni dall'art. l, comma 1, della legge 30  luglio  2010,  n.
122; 
    Visto il decreto legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito  con
modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 32  del
5 aprile 2011, registrato  all'Ufficio  centrale  di  bilancio  e  di
ragioneria in data 7 aprile 2011, con il quale e' stata rideterminata
la dotazione  organica  delle  qualifiche  dirigenziali,  delle  aree
funzionali, delle posizioni economiche e  dei  profili  professionali
del personale amministrativo della Giustizia amministrativa; 
    Ritenuto di poter destinare una quota delle  assunzioni  previste
dal  succitato  art.1,  comma  1309,  della  legge  n.  296/2006,  al
reclutamento  di   n.   12   unita'   nel   profilo   di   assistente
amministrativo, area II, fascia retributiva F2; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dei Ministeri  per  il  quadriennio  normativo
1998-2001; 
    Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Consiglio
di Stato e dei Tribunali amministrativi  regionali,  sottoscritto  in
data 18 settembre 2000; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dei Ministeri  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre
2007; 
    Visto  l'accordo  sottoscritto   fra   l'amministrazione   e   le
organizzazioni  sindacali  in  data  12   giugno   2009   in   ordine
all'individuazione dei profili professionali  del  nuovo  sistema  di
classificazione  del  personale  previsto  dal  CCNL   del   comparto
ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007 sopra richiamato; 
    Visti i Contratti collettivi integrativi di  Amministrazione  per
gli anni 2010 e 2011 sottoscritti rispettivamente in data 22 dicembre
2010 ed in data 24 novembre 2011; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il proprio decreto n. 15 in data 24  gennaio  2012  con  il
quale l'Amministrazione si  e'  determinata  a  bandire  un  concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento  a  tempo  indeterminato  di
complessive 12 unita' di personale da inquadrare  nell'area  seconda,
fascia retributiva F2, del profilo di assistente amministrativo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento, a tempo indeterminato, di n. 12 unita' nel  profilo  di
assistente amministrativo, area seconda, fascia retributiva  F2,  del
ruolo del personale di segreteria della Giustizia  amministrativa  da
assegnare presso le seguenti sedi: 
    Consiglio di Stato - n.1 unita'; 
    Tar Abruzzo - L'Aquila - n. 1 unita'; 
    Tar Campania - Napoli - n. 2 unita'; 
    Tar Lazio - Roma - n. 1 unita'; 
    Tar Lombardia - Milano - n. 2 unita'; 
    Tar Piemonte- n. 1 unita'; 
    Tar Toscana - Firenze - n. 2 unita'; 
    Tar Veneto - n. 2 unita'; 
    2. Ai sensi dell'art.17, comma 10, del  decreto  legge  P  luglio
2009, n.78 convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102,  il  20%  dei
posti messi a concorso e' riservato al  personale  non  dirigenziale,
reclutato a seguito  di  selezione  pubblica,  in  servizio  a  tempo
determinato presso la giustizia amministrativa e che abbia  maturato,
ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 558 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296 e dell'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre  2007,  n.244
almeno  tre  anni  di  lavoro  subordinato  in  virtu'  di  contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. 
    3. Si applica altresi' la riserva di posti in favore dei militari
di truppa delle  forze  armate,  congedati  senza  demerito,  di  cui
all'art.1014, comma 3, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.66
nonche' in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed
agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza  demerito  di  cui
all'art. 678, comma 9,  del  medesimo  decreto  legislativo,  ove  in
possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all'art.2 del
presente bando.