Art. 12 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso,  prima  della
stipula del contratto individuale  di  lavoro,  saranno  invitati  ad
indicare per iscritto, secondo l'ordine di preferenza  personale,  le
sedi fra quelle indicate all'art. 1  del  presente  bando  presso  le
quali sono disposti ad assumere servizio. Ai  fini  dell'assegnazione
della sede, l'Amministrazione terra' conto della  posizione  occupata
nella graduatoria di merito in relazione alle preferenze espresse dal
candidato e, se del caso, di quanto previsto  dall'art.21,  comma  1,
della legge 5 febbraio 1992, n.104. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale  di  lavoro,  a
tempo pieno ed indeterminato, ai  sensi  della  normativa  vigente  e
saranno inquadrati nel profilo di assistente amministrativo dell'area
seconda, fascia retributiva F2, del ruolo del personale di segreteria
della Giustizia amministrativa. 
    3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    4. I vincitori dovranno altresi' presentare: 
      a) un certificato medico di data non antecedente a 6 mesi dalla
data  di  assunzione,  rilasciato   dall'Azienda   sanitaria   locale
competente per  territorio  o  da  un  medico  militare  in  servizio
permanente  effettivo,  dal  quale  risulti  che  il   candidato   e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia  affetto  da
qualsiasi imperfezione  fisica,  il  certificato  medico  deve  farne
menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine  al
servizio. 
    Per quanto riguarda i candidati invalidi  il  certificato  medico
deve contenere, oltre ad  una  esatta  descrizione  delle  condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
lo  stato  fisico  dell'invalido  e'  compatibile  con  le   mansioni
dell'impiego di cui sopra. 
    La capacita' lavorativa del candidato disabile che si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104
e' accertata dalla commissione  di  cui  all'art.  4  della  medesima
legge. 
    L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori in base alla normativa vigente; 
      b)   una   dichiarazione,   sottoscritta   sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante  che  gli  stati,
fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati
nella domanda di ammissione non  hanno  subito  variazioni.  A  norma
dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, l'Amministrazione effettuera'  idonei  controlli,  anche  a
campione, sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    5. L'amministrazione si  riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  il  possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando per  l'ammissione  all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo  contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 
    6.  I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari. 
    Qualora i medesimi  non  assumano  servizio,  senza  giustificato
motivo, entro il  termine  stabilito  nel  contratto  individuale  di
lavoro decadranno dall'assunzione. 
    7. I vincitori assunti in servizio a tempo indeterminato  saranno
soggetti a un periodo  di  prova  della  durata  di  quattro  mesi  e
dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo di
5 anni. 
    In ogni caso non puo' essere attivato alcun comando o distacco  o
trasferimento per un periodo minimo di cinque anni.