Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa ed e' composta da un magistrato amministrativo, che la presiede, nonche' da due dirigenti esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla Commissione esaminatrice potra' essere aggregato un componente per l'accertamento del livello di conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera prescelta. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'area terza.