Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Segretario generale della Giustizia amministrativa ed e' composta  da
un  magistrato  amministrativo,  che  la  presiede,  nonche'  da  due
dirigenti esperti nelle materie oggetto del concorso. 
    2. Alla  Commissione  esaminatrice  potra'  essere  aggregato  un
componente per l'accertamento del livello di conoscenza, da parte del
candidato, della lingua straniera prescelta. 
    3. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
appartenente all'area terza.