Art. 13 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 12 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 4. I candidati gia' vincitori dei concorsi banditi negli anni 2008, 2010 e 2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato, per l'anno 2008 e 2010 ai sensi dell'art.16 della legge n. 226/2004 e per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento delle accertamenti attitudinali del presente articolo.