Art. 16 
 
 
Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei
                             carabinieri 
 
 
    1.  Nel  corso  dell'ultimo  semestre  della   ferma   prefissata
quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di  cui  all'art.
14,  comma  6,  saranno  convocati  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere  sottoposti  alla  verifica  del  mantenimento
dell'idoneita'   psico-fisica   accertata   in   precedenza.    Nella
circostanza dovranno portare al seguito - in  busta  chiusa  -  copia
aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria. I  candidati
giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso. Il  giudizio  di
inidoneita' e' definitivo e  non  suscettibile  di  riesame,  essendo
adottato in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. I candidati giudicati idonei al  termine  della  verifica  del
mantenimento dell'idoneita'  psicofisica,  una  volta  completata  la
ferma prefissata  quadriennale  nelle  Forze  armate  (VFP4)  saranno
immessi  nell'Arma  dei  carabinieri,  con  le   modalita'   previste
dall'art. 14. 
    3. Le operazioni  di  immissione  nell'Arma  dei  carabinieri,  a
conclusione della ferma prefissata quadriennale  nelle  Forze  armate
(VFP4), potranno essere sospese o rinviate  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che  impedissero
o limitassero le assunzioni di personale.