Art. 16 Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei carabinieri 1. Nel corso dell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'art. 14, comma 6, saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica accertata in precedenza. Nella circostanza dovranno portare al seguito - in busta chiusa - copia aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria. I candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. I candidati giudicati idonei al termine della verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica, una volta completata la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4) saranno immessi nell'Arma dei carabinieri, con le modalita' previste dall'art. 14. 3. Le operazioni di immissione nell'Arma dei carabinieri, a conclusione della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), potranno essere sospese o rinviate in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale.