Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a.   prova   di   selezione   a   carattere    culturale    e/o
logico-deduttivo; 
      b. prove di efficienza fisica; 
      c. valutazione titoli; 
      d. accertamenti sanitari, per il riconoscimento  dell'idoneita'
psico-fisica; 
      e. accertamenti attitudinali. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova  preliminare,  da  svolgersi  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 7, comma 5. 
    3. I concorrenti - compresi quelli  di  sesso  femminile  che  si
siano trovati nelle condizioni di cui  all'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli  accertamenti  previsti
nel precedente  comma  1.  In  caso  contrario  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al precedente comma 1 e provvedera' ad assicurare  i  concorrenti
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il  periodo
di permanenza presso la sede  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti stessi.