Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 2 maggio 2012, si  svolgeranno  secondo
le  modalita'  e  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  "H",  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle
definite in apposito provvedimento del Comandante generale  dell'Arma
dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno
tenere  i  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  nelle  ipotesi  di
infortuni  o  di  indisposizioni  verificatisi  prima  o  durante  lo
svolgimento degli esercizi. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      b. produrre i documenti indicati nell'art. 8, comma 1. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  le  prove  di  efficienza  fisica,  sara'  considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano  le  ragioni
dell'assenza comprese quelle dovute a causa di  forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione  difesa  ai  quali  gli  stessi
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al n.  06/33566913)  al  predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato
indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di  partecipazione)  o
telegramma. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi  obbligatori  ed
eventualmente di quelli  facoltativi,  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato "H", fino ad un massimo di 2 punti, utile per la  formazione
delle graduatorie di merito di cui agli articoli 11 e 14. 
    5. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, lettera f) la  candidata  non  potra'  in
nessun caso essere ammessa a sostenere le prove di efficienza fisica.
Le candidate che si trovino in dette  condizioni  saranno  nuovamente
convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento  per
essere sottoposte  alle  prove  di  efficienza  fisica  in  una  data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la candidata  sara'  esclusa  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando.