Art. 10 Prova di efficienza fisica e accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, presso il Centro addestrativo polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana n. 120, secondo il calendario e le modalita' che saranno rese note con il medesimo avviso di cui all'art. 9, comma 14. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 2. Le prove hanno il seguente svolgimento: a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; b) 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste: a) per i candidati ai posti del contingente ordinario e della specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» in: (1) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1.000 m; (2) prova facoltativa di corsa piana 100 m; b) per i candidati ai posti del contingente di mare in: (1) prove obbligatorie di nuoto (25 m stile libero, 25 m dorso e nuoto subacqueo); (2) prova facoltativa di nuoto per salvamento 50 m. 4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle prove obbligatorie, calcolato secondo le modalita' definite nelle tabelle riportate negli allegati 3 e 4. 5. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle graduatorie finali di merito, le seguenti maggiorazioni: a) da 8,1 a 9 punti 0,40; b) da 9,1 a10 punti 0,60; c) da10,1 a11 punti 0,80; d) da11,1 a12 punti 1,00; e) da12,1 a13 punti 1,20; f) da13,1 a14 punti 1,60; g) da14,1 a15 punti 2,00. 6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 7. All'atto del sostenimento della prova fisica, i candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 8. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 9. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato: a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione; b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento della prova ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 6 novembre 2012. Nel caso in cui l'infortunio intervenga durante l'espletamento di una delle prove, restano validi i risultati conseguiti in quelle gia' sostenute. 10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 11. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 6 novembre 2012. 12. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 9 possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 13. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 14. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla sottocommissione indicata all'art. 5, comma 1, lettera b), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 15. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 16. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi. 17. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' attitudinale sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare. 18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 9.