Art. 10 
 
 
                     Prova di efficienza fisica 
             e accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, per  essere
sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica  e   all'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale,   presso   il   Centro    addestrativo
polifunzionale   della   Guardia   di   finanza   di    Roma    (Loc.
Castelporziano), via Croviana n. 120,  secondo  il  calendario  e  le
modalita' che saranno  rese  note  con  il  medesimo  avviso  di  cui
all'art. 9, comma 14. 
    Detto avviso ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2. Le prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; 
      b) 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste: 
      a) per i candidati ai posti del contingente ordinario  e  della
specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» in: 
        (1) prove obbligatorie di salto  in  alto,  salto  in  lungo,
getto del peso, corsa piana 1.000 m; 
        (2) prova facoltativa di corsa piana 100 m; 
      b) per i candidati ai posti del contingente di mare in: 
        (1) prove obbligatorie di nuoto (25  m  stile  libero,  25  m
dorso e nuoto subacqueo); 
        (2) prova facoltativa di nuoto per salvamento 50 m. 
    4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle prove  obbligatorie,
calcolato secondo le modalita' definite nelle tabelle riportate negli
allegati 3 e 4. 
    5.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  graduatorie   finali   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
      a) da 8,1 a 9 punti 0,40; 
      b) da 9,1 a10 punti 0,60; 
      c) da10,1 a11 punti 0,80; 
      d) da11,1 a12 punti 1,00; 
      e) da12,1 a13 punti 1,20; 
      f) da13,1 a14 punti 1,60; 
      g) da14,1 a15 punti 2,00. 
    6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    7. All'atto del sostenimento  della  prova  fisica,  i  candidati
devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 5, comma  1,
lettera b),  un  certificato,  in  originale  o  copia  conforme,  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in
corso  di  validita',  rilasciato   da   medici   appartenenti   alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    8. La mancata presentazione di detto certificato comporta la  non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    9. Il presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato: 
      a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione; 
      b) si infortuni prima  ovvero  durante  l'espletamento  di  una
delle  prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno   dei   membri   della
sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con  giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento della prova  ad
una data posteriore a quella prevista dal calendario della  prova  di
efficienza fisica e, comunque, non oltre il 6 novembre 2012. Nel caso
in cui l'infortunio intervenga durante l'espletamento  di  una  delle
prove,  restano  validi  i  risultati  conseguiti  in   quelle   gia'
sostenute. 
    10. Ai soli fini della effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    11.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica  e  deve  esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.  155,  secondo  il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate
sono escluse dal  concorso,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del
predetto  decreto  ministeriale,  laddove  lo  stato  di   temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 6 novembre 2012. 
    12. I candidati che hanno ottenuto  il  differimento  di  cui  al
comma 9 possono, qualora la temporanea  indisposizione  lo  consenta,
essere   ammessi,   con   riserva,   a    sostenere    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale. 
    13. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  mentre  i
non idonei sono esclusi dal concorso. 
    14.  L'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  e'  effettuato
dalla sottocommissione indicata all'art.  5,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 
    15. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    16. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza  fisica  e
dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,   la
sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  b),  fissa  in
apposito atto i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  degli
stessi. 
    17. I candidati risultati idonei all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare. 
    18. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 9.