Art. 13 Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, la prova di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 9, 10 e 11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 5, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/564912362. Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 9.