Art. 13 
 
 
                 Mancata presentazione del candidato 
                       alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, la prova di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  previsti,
rispettivamente,  dagli  articoli  9,  10  e   11,   e'   considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 5, comma  1,  hanno
facolta'  -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente   per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata al Centro di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, Ufficio concorsi,  Sezione  allievi  finanzieri,  via  delle
Fiamme Gialle,  n.  18  -  00122  Roma/Lido  di  Ostia,  deve  essere
anticipata, via fax, al numero 06/564912362. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
della prova ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 9.