Art. 15 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per  il  contingente
ordinario, per il contingente ordinario -  specializzazione  «Tecnico
di soccorso  alpino  (S.A.G.F.)»  e  per  ogni  specializzazione  del
contingente di mare. 
    2. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla  somma
dei punti attribuiti: 
      a) alla prova scritta di cui all'art. 9; 
      b) alla prova di efficienza fisica di cui all'art. 10; 
      c) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 14. 
    3. A parita'  di  punteggio,  sono  osservate  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 2, comma
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo  delegata,  sono  approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 
    5. Tali graduatorie  sono  notificate  a  tutti  gli  effetti  ai
candidati iscritti nelle stesse.