Art. 15 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per il contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» e per ogni specializzazione del contingente di mare. 2. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla somma dei punti attribuiti: a) alla prova scritta di cui all'art. 9; b) alla prova di efficienza fisica di cui all'art. 10; c) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 14. 3. A parita' di punteggio, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 5. Tali graduatorie sono notificate a tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle stesse.