Art. 16 
 
 
                  Nomina dei vincitori e ammissione 
                       al corso di formazione 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, dei concorrenti dichiarati vincitori: 
      a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi
finanzieri, secondo l'ordine  delle  rispettive  graduatorie,  previo
superamento della  visita  medica  di  incorporamento  da  parte  del
dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, i primi: 
        (1)  562  del  contingente  ordinario,  tenendo  conto  della
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
        (2) 15 del contingente ordinario - specializzazione  «Tecnico
di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; 
        (3)  35  del   contingente   di   mare   -   specializzazione
«Nocchiere»; 
        (4) 25 del contingente di mare - specializzazione  «Operatore
di sistema»; 
      b) sono ammessi alla frequenza  del  corso  di  formazione  per
allievi finanzieri, nell'ordine delle  rispettive  graduatorie,  dopo
aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita'  di  volontario
in ferma prefissata  quadriennale  (VFP4),  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2199, comma 5, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, i successivi: 
        (1) 98 del contingente ordinario; 
        (2)  10  del   contingente   di   mare   -   specializzazione
«Nocchiere»; 
        (3) 5 del contingente di mare -  specializzazione  «Operatore
di sistema». 
    2. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  6,  entro  20  giorni
dall'inizio del corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), il
Comando generale della Guardia di  finanza  puo'  ricoprire  i  posti
resisi, eventualmente, disponibili: 
      a)   convocando   altrettanti   candidati   nell'ordine   delle
rispettive graduatorie; 
      b) nominando, conseguentemente,  vincitori  del  concorso,  nel
predetto ordine: 
        (1) i candidati convocati in sostituzione  dei  rinunciatari,
se la defezione riguarda i posti di cui allo stesso comma 1,  lettera
a), punto (2); 
        (2) ulteriori candidati da ammettere alla frequenza del corso
di formazione dopo aver  prestato  servizio  nelle  Forze  armate  in
qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), negli
altri casi. 
    3. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai  sensi  del  comma  1,  la  non
idoneita' psico-fisica dei candidati devono  essere  notificati  agli
interessati, che possono impugnarli producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo  il
termine di cui all'art. 2, primo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    4. I vincitori dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),
convocati presso la Scuola alpina di Predazzo ed acquisito lo  status
di «allievo finanziere», sono preliminarmente  avviati  ad  una  fase
addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al servizio
di  soccorso  alpino,  effettuata  presso  il  predetto  Istituto  di
istruzione, secondo il programma e con  le  modalita'  stabilite  dal
Comando generale della Guardia di finanza. 
    5. I candidati che  non  risultino  in  possesso  di  sufficiente
attitudine al servizio di soccorso alpino sono prosciolti  dal  corso
di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 
    6. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attivita'  addestrativa
di cui al comma 4, il Comando generale della Guardia di finanza  puo'
ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del comma 5, convocando
altrettanti candidati nell'ordine della relativa graduatoria. 
    7. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.