Art. 16 Nomina dei vincitori e ammissione al corso di formazione 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 6, dei concorrenti dichiarati vincitori: a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi finanzieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, i primi: (1) 562 del contingente ordinario, tenendo conto della riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2; (2) 15 del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; (3) 35 del contingente di mare - specializzazione «Nocchiere»; (4) 25 del contingente di mare - specializzazione «Operatore di sistema»; b) sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto dall'art. 2199, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i successivi: (1) 98 del contingente ordinario; (2) 10 del contingente di mare - specializzazione «Nocchiere»; (3) 5 del contingente di mare - specializzazione «Operatore di sistema». 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, entro 20 giorni dall'inizio del corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), il Comando generale della Guardia di finanza puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili: a) convocando altrettanti candidati nell'ordine delle rispettive graduatorie; b) nominando, conseguentemente, vincitori del concorso, nel predetto ordine: (1) i candidati convocati in sostituzione dei rinunciatari, se la defezione riguarda i posti di cui allo stesso comma 1, lettera a), punto (2); (2) ulteriori candidati da ammettere alla frequenza del corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), negli altri casi. 3. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione accerta, ai sensi del comma 1, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 4. I vincitori dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), convocati presso la Scuola alpina di Predazzo ed acquisito lo status di «allievo finanziere», sono preliminarmente avviati ad una fase addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, effettuata presso il predetto Istituto di istruzione, secondo il programma e con le modalita' stabilite dal Comando generale della Guardia di finanza. 5. I candidati che non risultino in possesso di sufficiente attitudine al servizio di soccorso alpino sono prosciolti dal corso di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 6. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attivita' addestrativa di cui al comma 4, il Comando generale della Guardia di finanza puo' ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del comma 5, convocando altrettanti candidati nell'ordine della relativa graduatoria. 7. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.