Art. 17 Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate 1. Le graduatorie finali di merito, dopo il termine di cui all'art. 16, comma 2, sono inviate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, che provvede all'ammissione dei vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo quanto stabilito dall'art. 2199, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto (1), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale prioritariamente nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare, a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione. 3. I vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punti (2) e (3), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale prioritariamente nella Marina militare, a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione. 4. Il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili, per rinuncia, esclusione o non idoneita' all'atto dell'incorporamento in qualita' di VFP4, convocando altrettanti candidati idonei, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dandone comunicazione al Comando generale della Guardia di finanza, che formalizza la nomina a vincitori degli interessati. 5. Ogni ulteriore informazione relativa all'ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) potra' essere richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - e-mail urp@persomil.difesa.it