Art. 17 
 
 
                      Ammissione dei volontari 
    alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate 
 
 
    1. Le graduatorie finali  di  merito,  dopo  il  termine  di  cui
all'art. 16, comma 2,  sono  inviate  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il   personale   militare,   che   provvede
all'ammissione dei vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b),
alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo
quanto stabilito dall'art. 2199, comma 6, del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    2. I vincitori di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  punto
(1),  sono  ammessi  alla  citata   ferma   prefissata   quadriennale
prioritariamente nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica  militare,
a  prescindere   dalla   preferenza   indicata   nella   domanda   di
partecipazione. 
    3. I vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punti (2)
e  (3),  sono  ammessi  alla  citata  ferma  prefissata  quadriennale
prioritariamente  nella  Marina   militare,   a   prescindere   dalla
preferenza indicata nella domanda di partecipazione. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare puo'  ricoprire  i  posti  resisi,  eventualmente,
disponibili,  per  rinuncia,  esclusione  o  non  idoneita'  all'atto
dell'incorporamento  in  qualita'  di  VFP4,  convocando  altrettanti
candidati idonei, nell'ordine delle rispettive  graduatorie,  dandone
comunicazione al Comando  generale  della  Guardia  di  finanza,  che
formalizza la nomina a vincitori degli interessati. 
    5.  Ogni  ulteriore  informazione  relativa  all'ammissione   dei
volontari alla ferma prefissata  quadriennale  (VFP4)  potra'  essere
richiesta all'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico  della  Direzione
generale per il personale militare - viale  dell'Esercito  n.  186  -
00143 Roma - e-mail urp@persomil.difesa.it