Art. 18 
 
 
   Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) 
                 nel Corpo della guardia di finanza 
 
 
    1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle
Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'art.  17  sono  convocati
presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per  essere
sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici,
tesa  a  cogliere  segni  di   eventuali   variazioni   peggiorative,
intervenute nel tempo, delle condizioni psico-fisiche dei candidati. 
    2. I candidati di sesso femminile devono  produrre,  in  sede  di
verifica del mantenimento dei  requisiti  psico-fisici,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Per le concorrenti che, in tale sede,  risultano  positive  al
test di gravidanza, sulla  base  dei  certificati  prodotti  o  degli
accertamenti  svolti   in   quella   stessa   sede,   la   competente
sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel corpo. 
    4. Alla verifica di cui  al  comma  1  provvede  una  commissione
nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal  medesimo  delegata,  presieduta  da  un
ufficiale superiore del  Corpo  e  composta  da  un  ufficiale  della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri. 
    5. La commissione di  cui  al  comma  4,  prima  dell'inizio  dei
lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi. 
    6.  Il  giudizio   espresso,   immediatamente   notificato   agli
interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 9. 
    8. I candidati giudicati idonei, dopo aver  completato  la  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, sono  immessi  nel
Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla frequenza del corso di
formazione per allievi finanzieri,  fermo  restando  quanto  previsto
all'art. 1, comma 6.