Art. 18 Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nel Corpo della guardia di finanza 1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'art. 17 sono convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, tesa a cogliere segni di eventuali variazioni peggiorative, intervenute nel tempo, delle condizioni psico-fisiche dei candidati. 2. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 3. Per le concorrenti che, in tale sede, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel corpo. 4. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, presieduta da un ufficiale superiore del Corpo e composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri. 5. La commissione di cui al comma 4, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi. 6. Il giudizio espresso, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 9. 8. I candidati giudicati idonei, dopo aver completato la ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, sono immessi nel Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 6.