Art. 22 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di formazione: 
      a) i finanzieri vincitori per i posti relativi  al  contingente
ordinario sono destinati nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di
servizio  lo  richiedono,  con  obblighi  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo. 
    Resta impregiudicata la possibilita'  per  l'amministrazione,  al
fine di far acquisire specifiche capacita' operative, di avviare  gli
interessati   a   un'ulteriore    fase    addestrativa,    prodromica
all'immissione in servizio; 
      b) i finanzieri vincitori per i posti di cui all'art. 1,  comma
1, lettera b), sono avviati  al  corso  per  il  conseguimento  della
specializzazione di «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)», in esito
al quale sono impiegati nello specifico  comparto,  con  obblighi  di
permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo; 
      c) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente  di
mare   sono   avviati   al   corso   per   il   conseguimento   della
specializzazione  selezionata  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, in relazione alla  quale  sono  impiegati  nello  specifico
comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni  interne
del Corpo.