Art. 22 Assegnazione al termine del corso 1. Al termine del corso di formazione: a) i finanzieri vincitori per i posti relativi al contingente ordinario sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. Resta impregiudicata la possibilita' per l'amministrazione, al fine di far acquisire specifiche capacita' operative, di avviare gli interessati a un'ulteriore fase addestrativa, prodromica all'immissione in servizio; b) i finanzieri vincitori per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione di «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)», in esito al quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo; c) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente di mare sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione selezionata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.