Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4a serie speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova scritta di cui all'art. 9. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  spedita,  a  mezzo  di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al  Centro  di  reclutamento
della Guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle  n.  18  -  00122
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A  tal  fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le  domande
spedite non a  mezzo  di  raccomandata  sono  accettate  soltanto  se
pervenute al citato reparto entro il suindicato termine. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e'  piu'  possibile  apportare  modificazioni  o
integrazioni. 
    4. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        (1) siano spedite oltre il termine di cui al  medesimo  comma
2; 
        (2) non pervengano: 
          se spedite a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,
entro sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando; 
          se spedite con altre modalita', entro il termine di cui  al
citato comma 2; 
        (3) non siano sottoscritte; 
        (4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque  giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    5. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  4,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    6. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente. Inoltre: 
      a)   per   il   contingente   ordinario,   e'   consentita   la
partecipazione, alternativamente, per i  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a) o lettera b); 
      b) per il contingente di mare, e' consentita la  partecipazione
per una sola specializzazione. 
    In ogni caso, la scelta non e' modificabile oltre il  termine  di
cui al comma 3. 
    7. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    8. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione.