Art. 6 Documentazione 1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere nei confronti dei candidati: a) la dichiarazione del casellario giudiziale; b) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al comma 2, lettera a), se ritenuta necessaria dalla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 14. 2. I candidati che superano la prova scritta, all'atto della presentazione per sostenere la prova di efficienza fisica di cui all'art. 10, devono produrre: a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato: (1) per i militari in servizio, dal Comandante del reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; (2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale responsabile/funzionario del distretto militare/centro documentale militare competente per territorio o residenza; b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio; c) se concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore; d) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Tale documentazione deve essere presentata solo dagli aspiranti che abbiano dichiarato il possesso di tali titoli in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 3. I candidati per i posti di cui all'art. 1, comma 2, devono produrre la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), solo nell'ipotesi in cui prestano o abbiano prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»). In caso contrario, in luogo della predetta documentazione, devono produrre la certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a). 4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro quindici giorni decorrenti dalla data di restituzione.