Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Il Centro di reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
nei confronti dei candidati: 
      a) la dichiarazione del casellario giudiziale; 
      b) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al
comma 2, lettera a), se ritenuta necessaria dalla sottocommissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ai fini  della  valutazione  dei
titoli di cui all'art. 14. 
    2. I candidati che superano  la  prova  scritta,  all'atto  della
presentazione per sostenere la prova  di  efficienza  fisica  di  cui
all'art. 10, devono produrre: 
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato: 
        (1)  per  i  militari  in  servizio,   dal   Comandante   del
reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
        (2)     per     quelli     in     congedo,     dall'Ufficiale
responsabile/funzionario del  distretto  militare/centro  documentale
militare competente per territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio; 
      c) se concorrenti per i posti  riservati  di  cui  all'art.  1,
comma 2, l'attestato di cui all'art. 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  riferito  al  diploma  di
istruzione secondaria di primo grado o superiore; 
      d) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso dei titoli  preferenziali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni. Tale documentazione deve essere  presentata
solo dagli aspiranti che  abbiano  dichiarato  il  possesso  di  tali
titoli in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. I candidati per i posti di cui all'art.  1,  comma  2,  devono
produrre la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e  b),  solo
nell'ipotesi in cui prestano o abbiano prestato servizio nelle  Forze
armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno  (c.d.
«VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d.
«VFP1T»). 
    In caso contrario, in luogo della predetta documentazione, devono
produrre la certificazione, rilasciata dalle competenti autorita'  su
carta semplice ovvero la  dichiarazione  sostitutiva  comprovante  il
possesso del titolo di studio di cui all'art. 14,  comma  1,  lettera
a). 
    4. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro quindici giorni decorrenti dalla data di restituzione.