Art. 9 Calendario e modalita' di svolgimento della prova scritta 1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dallo stesso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta di cultura generale, consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma di istruzione secondaria di primo grado, presso la Legione allievi della Guardia di finanza, viale Europa n. 97, di Bari (Palese). 2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della prova saranno resi noti, a partire dal 4 giugno 2012, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di: a) idoneo documento di riconoscimento; b) una penna biro ad inchiostro nero. 6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione. 7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi. 8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta da parte dei candidati, sara': a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa dell'itinerario; b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari centrale - Ospedale San Paolo» alla sede di esame e ritorno. 9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). 10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione, di cui al comma 9, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 11. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 10, i candidati classificatisi nei primi: a) 1980 posti della graduatoria del contingente ordinario; b) 60 posti della graduatoria del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; c) 300 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi' distinti: (1) 180 per la specializzazione «Nocchiere»; (2) 120 per la specializzazione «Operatore di sistema». 12. Sono, inoltre, ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 10 i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso. 13. La sottocommissione di cui al comma 9 attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta. 14. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 13 luglio 2012, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800666966). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.