Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice per l'accesso alla Scuola e' nominata
dal  Rettore,  sentito  il  Collegio  dei  Docenti  della  Scuola  di
Dottorato. Essa si compone di tre membri scelti tra  i  professori  e
ricercatori  di  ruolo,  anche  stranieri,   afferenti   ai   settori
scientifico-disciplinari di riferimento. La commissione  puo'  essere
inoltre integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e  private  di  ricerca.
Per il giudizio relativo ai candidati  a  posti  finanziati  da  enti
esterni la commissione dovra' comunque essere integrata da almeno  un
esperto della tematica indicato dall'ente stesso.