Art. 7 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice per l'accesso alla Scuola e' nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento. La commissione puo' essere inoltre integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Per il giudizio relativo ai candidati a posti finanziati da enti esterni la commissione dovra' comunque essere integrata da almeno un esperto della tematica indicato dall'ente stesso.