Art. 10. Pubblicazione graduatoria 1. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. 2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.