Art. 10.

                      Pubblicazione graduatoria


   1.  Le  graduatorie  dei  vincitori  e  degli idonei non vincitori
saranno  pubblicate  nel  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero della
giustizia.
   2.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia  mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   3.  Dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.