Art. 5. Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse 1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. A) CATEGORIA I Speciali riconoscimenti fino a punti 210; Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30; 2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25; 3) record mondiale punti 25; 4) vincitore di Coppa del mondo punti 20; 5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15; 6) record europeo punti 15; 7) vincitore di Coppa europea punti 12; 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a punti 12; 9) campione italiano punti 12; 10) record italiano punti 15; 11) vincitore di Coppa Italia punti 10; 12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10; 13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5. B) CATEGORIA II Titoli di studio e abilitazione professionale: 1) diploma di laurea punti 2; a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado punti 1; 3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1. I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro. 2. La commissione esaminatrice indicata al successivo articolo 6 predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.