Art. 8.

                      Accertamenti attitudinali


   1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
sono  sottoposti  ad  un  esame  attitudinale diretto ad accertare il
possesso,  ai  fini  del  servizio penitenziario, di una personalita'
sufficientemente  matura  con  stabilita'  del tono dell'umore, delle
capacita'  di  controllare  le  proprie  istanze  istintuali,  di uno
spiccato  senso  di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di
critica e di autocritica ed al livello di autostima.
   2.  La  commissione  esaminatrice  che  procede  agli accertamenti
attitudinali  e'  composta  un  presidente  scelto  tra  i funzionari
dell'Amministrazione  penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  alla  ottava, ovvero
appartenenti  all'area  funzionale  C  -  posizione  economica C2, in
possesso  del  titolo  di  selettore  e  da  due  psicologi  o medici
specializzati  in  psicologia, individuati ai sensi dell'articolo 132
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Le   funzioni   di   segretario   sono   svolte   da  un  funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore
all'ottava,  ovvero  appartenenti  all'area  funzionale C - posizione
economica C2.
   3.   Ai   fini   dell'accertamento   del  possesso  dei  requisiti
attitudinali,  ai  candidati e' proposta, dalla commissione di cui al
precedente  comma  2,  una  serie di domande a risposta sintetica o a
scelta   multipla,   collettive   ed  individuali,  integrata  da  un
colloquio.
   4.  Le  domande  a  risposta  sintetica  o  a scelta multipla sono
predisposte  avuto  riguardo  alle  funzioni ed ai compiti propri del
ruolo  e  della  qualifica  cui  il  candidato  stesso  aspira e sono
approvate  con  decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo  del  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono
aggiornate   sulla   base  dei  contatti  e  relazioni  con  istituti
specializzati  pubblici  universitari,  per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
   5. Avverso al giudizio di non idoneita',il candidato puo' proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
   6.  Il  nuovo  accertamento  e'  effettuato  da una commissione di
seconda  istanza  presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti in qualita' di componenti.
   7.  Il  giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di  accertamento  delle  qualita'  attitudinali  dalla commissione di
seconda  istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
direttore generale del personale e della formazione.