Art. 9. Graduatoria 1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione, individuata dall'articolo 6, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 5, conseguito da ciascuna candidata. 2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con decreto del direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, vengono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei non vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.