Art. 9.

                             Graduatoria


   1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione, individuata
dall'articolo 6, forma le graduatorie di merito relative alle singole
discipline  sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai
sensi del precedente articolo 5, conseguito da ciascuna candidata.
   2.  A  parita'  di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'articolo  5,  comma  4  e  5,  del  decreto del Presidente della
Repubblica   9   maggio  1994,  n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
   3.  Con  decreto  del  direttore  generale  del  personale e della
formazione,  riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento, vengono
approvate  le  graduatorie  di merito e sono dichiarati i vincitori e
gli   idonei   non   vincitori   del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.