Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo unico del personale del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi della normativa vigente. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.