Art. 10.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
   La  vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La    costituzione    del   rapporto   di   lavoro   e'   subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
   Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso  e' invitato a
stipulare  un  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno,
nel  profilo  professionale  di funzionario amministrativo/giuridico,
legale  e  contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo unico
del  personale  del  Ministero  dell'Universita'  e della Ricerca, ai
sensi della normativa vigente.
   Se  il  vincitore,  senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.