Art. 2.
                          Riserve di posti
   Ai  sensi  dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n.  215,  cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera
c),  del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti
messi  a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata  di  durata  di  cinque anni delle Forze Armate, congedati
senza  demerito  anche  al  termine  o  durante le eventuali rafferme
contratte,  nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito  la  ferma  contratta,  ove  in  possesso  dei requisiti del
presente bando.
   Considerato che l'art.3, comma 106, della citata legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  prevede tra l'altro il riconoscimento, in termini di
punteggio  del  servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni
per  almeno  tre  anni,  anche  se  non  continuativi nel quinquennio
antecedente   al  28  settembre  2007,  in  virtu'  di  contratti  di
collaborazione  stipulati  anteriormente  a  tale  data,  al suddetto
personale viene riconosciuto il seguente punteggio:
    punti  0,25  per  ciascun  periodo continuativo di un anno con le
pubbliche  amministrazioni  e  ulteriori  punti 0,75 per ciascun anno
continuativo   di   servizio   prestato  nel  settore  del  Ministero
dell'Universita'   e  della  Ricerca,  purche'  svolto  con  lodevole
servizio, fino ad un massimo di punti 3.
   I  posti  riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
   Coloro che intendano avvalersi della riserva indicata nel presente
articolo,  oppure  che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza
di  cui  all'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni e integrazioni,
debbono  farne espressa dichiarazione della domanda di partecipazione
al concorso.