Art. 2. Riserve di posti Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando. Considerato che l'art.3, comma 106, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede tra l'altro il riconoscimento, in termini di punteggio del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche se non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione stipulati anteriormente a tale data, al suddetto personale viene riconosciuto il seguente punteggio: punti 0,25 per ciascun periodo continuativo di un anno con le pubbliche amministrazioni e ulteriori punti 0,75 per ciascun anno continuativo di servizio prestato nel settore del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, purche' svolto con lodevole servizio, fino ad un massimo di punti 3. I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi della riserva indicata nel presente articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, debbono farne espressa dichiarazione della domanda di partecipazione al concorso.