Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con successivo decreto del Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale ed e' composta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse, da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. La nomina del presidente e dei membri della commissione puo' riguardare anche il personale in quiescenza da non piu' di tre anni che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso e che non sia stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione e' riservato alle donne, salva motivata impossibilita'. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area funzionale C, posizione economica C2, o, in carenza, posizione economica C1. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati e da uno o piu' componenti esperti in informatica. Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come richiamato dal punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, e dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.