Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
   La   commissione   esaminatrice   del  concorso  e'  nominata  con
successivo decreto del Direttore Generale degli Affari Generali e del
Personale  ed  e'  composta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 citato nelle
premesse,  da  un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato
dello  Stato  di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale
od  equiparato,  con  funzioni  di presidente, e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso.
   La  nomina  del  presidente  e  dei  membri della commissione puo'
riguardare  anche  il personale in quiescenza da non piu' di tre anni
che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio  attivo,  la  qualifica
richiesta  per il concorso e che non sia stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego.
   Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente della commissione e'
riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.
   Le  funzioni  di  segretario sono svolte da personale appartenente
all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C2,  o,  in  carenza,
posizione economica C1.
   La  commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti in informatica.
   Il  decreto  di nomina della commissione del concorso e' trasmesso
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -  Dipartimento della
Funzione  Pubblica,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  cosi' come
richiamato  dal  punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  4  agosto  2005,  e  dall'art.  1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.