Art. 7. Prova di preselezione Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha facolta' di effettuare una preselezione, il cui svolgimento sara' comunicato con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. L'eventuale preselezione viene effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. I candidati eventualmente classificatisi con il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere le prove scritte. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.