Art. 7.
                        Prova di preselezione
   Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha facolta'
di  effettuare  una preselezione, il cui svolgimento sara' comunicato
con  successivo  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
   In  caso  di  svolgimento  della prova preselettiva, viene ammesso
alle  prove  scritte  un  numero  di  candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso.
   L'eventuale  preselezione  viene  effettuata mediante una serie di
quesiti  a  risposta  multipla  vertenti  sulle materie oggetto delle
prove scritte e orali.
   I candidati eventualmente classificatisi con il medesimo punteggio
dell'ultimo  candidato  ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
   Il  punteggio  conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.