Art. 8. Prove di esame Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura amministrativa, giuridica, legale e contabile, capacita' di analisi e di sentesi, conoscenze di base delle problematiche principali afferenti l'organizzazione amministrativa e la riforma della stessa, nonche' conoscenze di base della normativa concernente l'ordinamento del Ministero dell'Universita' e della Ricerca. Per sostenere le prove, i candidati debbono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le prove scritte, della durata di 8 (otto) ore, consistono in un elaborato in materia di: a) diritto pubblico, diritto amministrativo; b) economia politica e contabilita' di Stato. Alla prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, i quali sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel comunicato, che sara' pubblicato con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, nonche' di comunicare tra loro nell'aula. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la necessita' di effettuare una preselezione, la stessa si svolgera' nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nell'avviso, che sara' comunicato con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Con successivo avviso saranno indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», nella quale verra' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, il calendario delle prove stesse e la sede ove esse si svolgono; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel quale debbono sostenere la prova stessa. Il colloquio verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello Stato, attivita' istituzionali e organizzazione degli uffici del Ministero dell'Universita' e della Ricerca. E', inoltre, prevista una prova finalizzata alla valutazione della conoscenza ad un livello avanzato della lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle di inglese, francese, tedesca e spagnola, che prevede esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Nell'ambito del colloquio, viene, altresi', accertata la conoscenza a livello avanzato, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego, anche attraverso una verifica pratica, e delle implicazioni organizzative e sulla semplificazione procedimentale, connesse con l'adozione degli strumenti informatici. Il colloquio orale si intende superato dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.